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IL NOSTRO MAGAZINE

Immagine del redattoreLario Artis

QUALI PERMESSI SERVONO PER REALIZZARE UN CAPPOTTO TERMICO?



Nell’ottica dell’efficientamento energetico, in questi anni moltissimi italiani hanno scelto di intervenire sulla struttura delle proprie abitazioni tramite gli strumenti suggeriti dall’Unione europea e dai diversi governi che si sono succeduti alla guida del Paese.

In Italia, questo processo è stato accelerato in maniera davvero molto importante dal cosiddetto Superbonus edilizio, che ha consentito a migliaia di famiglie di migliorare le costruzioni in cui risiedono con una spesa economica assai contenuta.

Tra gli interventi più ricorrenti sul nostro territorio nazionale c’è sicuramente il cappotto termico, una tecnica che consente la coibentazione ambientale (e, in alcuni casi, anche acustica) delle pareti di un edificio.

Il risultato è quello di una minor dispersione di calore negli ambienti interessati. Ma quali documenti servono per iniziare i relativi cantieri con le ditte che realizzano questi lavori?


Tutti i documenti necessari per realizzare il cappotto termico

Innanzitutto, l’applicazione del cappotto termico sulle pareti di un edificio non rientra nell’ambito di quella che viene classificata come edilizia libera. Questo cosa comporta? Ebbene, nei casi che stiamo trattando, per risultare in regola davanti alla legge, al proprietario dell’immobile in oggetto non risulta sufficiente avvalersi della classica Comunicazione Asservita di Inizio Lavori (conosciuta con l’acronimo di CILA).

Infatti, per evitare di incorrere nell’emissione di sanzioni – anche molto pesanti – nei casi in cui si verifichi un controllo sui cantieri, il titolare della residenza su cui si sta intervenendo deve provvedere alla produzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (che gli addetti ai lavori conoscono con il nome di SCIA).

Un passaggio in più, dunque, rispetto al classico iter.


Permessi per il cappotto termico: cosa dice la legge

Perché questa tipologia di intervento non gode delle stesse prerogative degli altri lavori edili? La risposta sta tutta in ambito burocratico: essendo classificata come intervento di straordinaria manutenzione, la realizzazione cappotto termico richiede una documentazione più approfondita, come stabilito dall’articolo 22 (comma 1) del Testo unico dell’edilizia.

Il discorso ha una valenza ancora maggiore nel caso in cui lo stabile su cui si vuole intervenire rientri tra quelli che presentano vincoli architettonici.

Anche in questi casi, prima di avviare i cantieri, occorre presentare la SCIA, come ricordato da un altro articolo del Testo unico, ossia il numero 10 (sempre al comma 1).

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